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Guida allo Studio

Obiezione sperimentazione su animali

Obiezione sperimentazione su animali

La Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari non prevede l’impiego della sperimentazione animale, ai sensi della legge, né nell'ambito della didattica né nell'ambito della ricerca.

La Legge 12 ottobre 1993, n. 413 contiene "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale":

  • "I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale" (Art.2, comma 1);
  • "Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell’inizio dello stesso" (Art 3, comma 2).

Il decreto legislativo 116/1992 fornisce le seguenti definizioni:

  • "animale" non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali;
  • "esperimento": l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrano ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione.

Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali.